Periodo di vacanze e di relativi spostamenti, ma quali documenti sono necessari per muoversi con un bambino? In generale, per viaggiare all’interno del nostro paese i bambini non hanno bisogno di documenti se non nel caso di spostamenti con aereo o con alcune compagnie di navigazione. Per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
La carta d’identità può essere richiesta anche per i minori di 15 anni, compresi i neonati. La normativa prevede due tipologie di validità: triennale per i minori da 0 a 3 anni, quinquennale per i minori tra 3 e 18 anni. La carta d’identità viene richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune. Sono necessarie tre fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto; un documento valido di riconoscimento, in mancanza del quale l`identificazione avviene mediante i genitori o un genitore e un’altra persona maggiorenne, in qualità di testimone; se la carta d’identità deve avere validità per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso e la presenza di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo, presso l’ufficio comunale; in caso di assenza di uno dei due genitori è necessaria una delega con fotocopia documento d’identità in corso di validità e atto di assenso all’espatrio del minore; nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
A partire dal 26 giugno 2012, i minori potranno viaggiare in Europa solo se in possesso di un documento di viaggio individuale. Anche in questo caso quindi si può utilizzare la carta d’identita’ se, nel momento del rilascio, è stata richiesta espressamente la condizione di validità per l’espatrio. Ovviamente se il minore è già in possesso del passaporto individuale può utilizzarlo anche per viaggiare in Europa.
Nell’ultimo periodo alcuni paesi europei stanno limitando la libera circolazione prevista dal Trattato di Schengen. E’ quindi indispensabile verificare prima di partire, la documentazione necessaria per l’espatrio (sia nel caso di adulti che di minorenni) anche se si viaggia via terra.
Anche per quanto riguarda i paesi al di fuori dell’area Schengen, dal 26 giugno 2012, l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Come per la carta d’identità, anche per il passaporto esistono due due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera per i minori da 0 a 3 anni la validità è triennale, per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è quinquennale. È possibile richiedere online il passaporto e prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di poliziacollegandosi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it. Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto per ottenerne il passaporto un genitore deve registrarsi a proprio nome, o di quello dell’altro genitore, e prendere l’appuntamento che utilizzerà per il figlio/a. Tutto il resto deve essere a nome del minore (domanda per il passaporto e bollettino postale).
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare tale tassa.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.
Il minore di 14 anni, anche se dotato di proprio documento, non può viaggiare da solo, bensì accompagnato da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Tutte le volte che un ragazzo con meno di 14 anni viaggia all’estero non accompagnato da uno dei genitori, è necessario che sia fornito di una dichiarazione di “accompagno” firmata dai genitori e presentata presso la Questura competente, in cui deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore.
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